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In allegato troverete sempre le ultime informazioni sulle nuove prestazioni previdenziali, sui bonus e tutte le altre attività di patronato.

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Responsabile del Servizio Previdenziale

Responsabile del Servizio Previdenziale - FEDER.CASA ROMA

La Responsabile del Servizio Previdenziale della FEDER.CASA di Roma e Lazio e la Signora Capomagi Chiara.

 

Assistenza e servizi

 

 Il patronato INPAS offre servizi di consulenza, assistenza e tutela in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’ estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione. La professionalità e la preparazione dei nostri operatori in pratiche di Patronato, faranno in modo che, nel caso tu abbia i requisiti per usufruire della prestazione richiesta, la stessa ti verrà erogate nel minor tempo possibile.

 

 

Avv. Marini e limiti di reddito e importo 14ma mensilità

Avv. Marini e limiti di reddito e importo 14ma mensilità - FEDER.CASA ROMA

L'avvocato Paolo Marini e il suo studio, si occupa del settore legale per il previdenziale FEDER.CASA ed è un componente il Consiglio Provinciale della FEDER.CASA.

Disoccupazione

Le indennità di disoccupazione proteggono e sostengono i lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro. La disoccupazione viene versata per un periodo di tempo limitato, la cui durata dipende dalle giornate lavorate, mentre l’ importo è pari ad una parte della busta paga.
Il sussidio di disoccupazione è una politica di equità sociale introdotta per contrastare la povertà.
Il Patronato INPAS offre assistenza e consulenza alle pratiche relative all’ indennità di disoccupazione (NASpI, disoccupazione agricola, DIS-COLL …) ed in generale alle prestazioni a sostegno al reddito.

Assegno Unico: requisiti di cittadinanza e soggiorno

L’Assegno Unico prevede requisiti di cittadinanza e soggiorno specifici, così come stabilito dall’art.3 del decreto legislativo n.230/2021 e come riportato dalla Circolare INPS n.23/2022. Tali requisiti, che ora vedremo insieme, devono essere posseduti nel momento in cui si invia la domanda e per tutto il periodo di ricezione della misura di sostegno alla famiglia.

Quali sono i requisiti di cittadinanza e soggiorno necessari per l’Assegno Unico?

I requisiti di cittadinanza e soggiorno necessari per l’Assegno Unico, in generale, prevedono che, chi richiede tale sostegno al nucleo familiare debba:

  • “essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi” (decreto legislativo n.230/2021)

Relativamente alla dicitura “o suo familiare”, sono considerati beneficiari dell’Assegno Unico anche:

  • “i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente
  • i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.)”

come riportato dalla Circolare INPS n.23/2022

Inoltre, sono compresi tra i beneficiari dell’Assegno Unico:

  • “gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente”

(circolare INPS n.23/2022)

Assegno Unico: requisiti di residenza e domicilio

L’Assegno Unico, inoltre, prevede anche requisiti di residenza e domicilio. Nella fattispecie il soggetto che richiede l’Assegno deve essere residente e domiciliato sul territorio nazionale italiano sia nel momento di inoltro della domanda, che per tutto il periodo in cui riceve la prestazione di sostegno al reddito familiare.

Tra le deroghe a questi requisiti però troviamo:

  • “l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”, come ricorda la suddetta Circolare INPS.

A questo proposito ricordiamo che la presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato in essere nel momento in cui si invia la domanda di Assegno Unico, prevede l’erogazione dello stesso per l’intero anno, sebbene la durata del contratto di lavoro medesimo debba essere almeno di sei mesi.

Pagamento imposte sui redditi in Italia

Il pagamento delle imposte sui redditi in Italia è uno degli ulteriori requisiti necessari per beneficiare dell’Assegno Unico. In questo caso sono considerati soggetti passivi dell’imposta “le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”, come da decreto del Presidente della Repubblica n.971/1986 (TUIR).

 

Vuoi conoscere tutti i requisiti dell’Assegno Unico? Clicca qui

Invio domanda Assegno Unico

Puoi inviare la domanda per l’Assegno Unico anche attraverso i servizi del Patronato INPAS Confsal.

 


 

DISABILITA' E INVALIDITA' CIVILE

Disabilità e Invalidità

La Legge 104, cioè la la legge 5 febbraio 1992, n. 104 è legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

Riconosce alle persone con disabilità sia il diritto alla riduzione delle disuguaglianze, sia il diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” dell’art. 2 Costituzione della Repubblica italiana.

Invalidità civile

 

Secondo l’art. art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo del 1971 sono mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

La Costituzione italiana tutela la dignità umana attraverso la solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela a causa invalidità, minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l’assistenza sociale degli invalidi civili si esprime con sostegni economici, quali indennità, assegni e pensioni, e non economici, quali agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro.
Per accedere a tali sostegni e protezioni è necessario che la condizione di invalido sia ufficialmente accertata e riconosciuta dalle competenti amministrazioni dello Stato.

Se i cittadini sono minori di anni 18: che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

 

 

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