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IRPEF e detrazione affitto

IRPEF e detrazione affitto, come recuperare i canoni di locazione pagati l'anno scorso (2023)

L'AGEVOLAZIONE PER GLI AFFITTI
Esiste un modo per recuperare, in parte, i soldi spesi per i canoni di locazione pagati nel 2023. Se si ha stipulato un contratto di locazione di un immobile a uso abitativo, in presenza di specifiche condizioni, sono previsti dei benefici sotto forma di detrazioni Irpef.
CHI PUÒ AVERE LA DETRAZIONE
Per poter ottenere i benefici bisogna avere un reddito assoggettato a Irpef (cioè lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo). Non sono ammessi a queste detrazioni i redditi con regimi di imposta sostitutivi all’Irpef (regime forfettario dei lavoratori autonomi).
A CHI SPETTA LA DETRAZIONE
Possono beneficiare delle detrazioni: gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti a mercato libero; gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti a canone concordato; i giovani inquilini; i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro; gli studenti universitari fuori sede.
QUANTO VALE LA DETRAZIONE
Si ha diritto a una detrazione di 300 euro, se il reddito complessivo, comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca, non supera 15.493,71 euro; sono invece 150 euro se il reddito complessivo, comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca, è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
CHI NON OTTIENE ALCUNA DETRAZIONE
Se si hanno i requisiti per richiedere l'agevolazione, ma il reddito complessivo comprensivo di quello assoggettato al regime della cedolare secca supera 30.987,41 euro, non c'è alcuna detrazione.
QUANTO DURA LA DETRAZIONE
La detrazione vale per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ma ogni anno bisogna dimostrare di avere i requisiti per ottenere l’agevolazione.
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La detrazione per le spese di affitto (o canone di locazione) dell’abitazione principale rientra tra le detrazioni fiscali da richiedere tramite la dichiarazione dei redditi, che permette di “scaricare dalle tasse” l’affitto pagato nell’anno precedente.
CHI PUÒ DETRARRE DAL 730
È possibile ottenere lo sgravio, ovvero le detrazioni per l’affitto sulle spese sostenute, esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale, presentando la dichiarazione dei redditi con il Modello Redditi (Ex Unico) o Modello 730 e il contratto di locazione.

CONTRATTO COINTESTATO

Se il contratto di locazione è intestato a più soggetti, ciascuno di essi può beneficiare della detrazione “pro quota” (cioè in base alla quota del contratto intestata), facendo riferimento al proprio reddito complessivo

Il Responsabile Servizio Fiscale

Il Responsabile Servizio Fiscale - FEDER.CASA ROMA

Il Responsabile Servizio Fiscale è il Signor Trivisonno Paolo.

Agevolazioni acquisto prima casa

 

 

Le agevolazioni prima casa consentono di ottenere uno sconto sull’IVA o sull’imposta di registro purché si rispettino una serie di condizioni: tra queste la residenza nell’immobile nel comune in cui è situato. Vediamo nel dettaglio come funziona tale requisito, quali sono i casi particolari da tener presenti e cosa fare nel caso di decadenza dei benefici per evitare i pagare sanzioni.

Acquisto prima casa residenza obbligatoria

Le agevolazioni prima casa possono essere ottenute per l’acquisto di un immobile adibito a prima abitazione non di lusso, ossia classificabile in una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2 – abitazioni di tipo civile
  • A/3 – abitazioni di tipo economico
  • A/4 – abitazioni di tipo popolare
  • A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare
  • A/6 – abitazioni di tipo rurale
  • A/7 – abitazioni in villini
  • A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Il requisito della prima abitazione comporta che l’immobile per il quale si richiedono le agevolazioni prima casa deve essere situato nel comune in cui l’acquirente risiede oppure nel quale si impegna a trasferire la residenza entro 18 mesi, come vedremo più nel dettaglio di seguito.
La residenza nell’immobile o nel comune non è obbligatoria per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Per richiedere le agevolazioni prima casa inoltre il compratore:

  • Non deve essere titolare, neanche in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile per il quale si richiedono le agevolazioni fiscali
  • Non deve essere titolare, neanche per quote o in comunione legale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra abitazione acquistata con agevolazioni per l’acquisto della prima casa, anche dal coniuge, su tutto il territorio nazionale

Agevolazioni prima casa residenza entro 18 mesi

Se il compratore non risulta residente nel comune in cui è situato l’immobile che intende acquistare può richiedere ugualmente le agevolazioni prima casa, purché si impegni a trasferire la residenza nell’immobile o nel comune entro 18 mesi dall’acquisto.
Le agevolazioni prima casa possono essere richieste anche per un immobile situato in un comune diverso da quello in cui l’acquirente ha la propria residenza nei seguenti casi:

  • L’abitazione si trova nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, comprese quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio attività di studio, di volontariato e sportive
  • In caso di trasferimento all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività l’impresa o il soggetto da cui dipende
  • Per i cittadini italiani emigrati all’estero, l’abitazione può essere situata su tutto il territorio nazionale, purché si tratti di prima casa

 

 

Cambio di residenza dopo acquisto prima casa

Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’acquirente rende al Comune la dichiarazione di trasferimento. Come detto, ciò deve avvenire entro 18 mesi dalla data di acquisto dell’immobile. In caso di mancato trasferimento della residenza si perdono i benefici acquisiti, come vedremo nel dettaglio di seguito.

Agevolazioni prima casa residenza entro 5 anni

Chi ottiene le agevolazioni per l’acquisto della prima casa è tenuto a mantenere la residenza per 5 anni nell’immobile o nel comune in cui questo è situato, pena la perdita dei benefici fiscali.
Se l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni è possibile mantenere le agevolazioni prima casa se entro un anno:

  • Si acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale, anche a titolo gratuito. Tale requisito non può essere soddisfatto dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita – il cosiddetto compromesso – ma è necessario concludere il contratto definitivo.
  • Si acquista un altro immobile in uno stato estero, purché esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che la casa acquistata è stato adibita a prima abitazione
  • Si acquista un terreno e si realizza un’abitazione principale. Non è necessario ultimare i lavori, è sufficiente costruire un fabbricato non di lusso, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e della copertura.

Decadenza agevolazioni prima casa

In caso di mancato rispetto dei requisiti fissati dalla legge per ottenere le agevolazioni prima casa si verifica la decadenza dei benefici, con la necessità di versare le imposte ordinarie, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposta. Esistono tuttavia delle procedure che l’acquirente può seguire per evitare sanzioni. 

Detrazioni fiscali per i contratti di locazione

 Agevolazioni fiscali (cedolare secca al 10% e IMU ridotta del 25%) per i contratti concordati

Per poter usufruire della cedolare secca al 10% e della riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui all’art. 2, comme 3, della legge 431/1998, è ora necessaria l’attestazione di conformità del contenuto del contratto all’accordo territoriale sottoscritto; questa attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo. Sono queste le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella risposta del 6 febbraio 2018 a un’associazione di proprietari immobiliari, con riferimento all’art. 1, comma 8, del decreto interministeriale 16 gennaio 2017. 

Detrazioni 

Esistono alcune agevolazioni fiscali grazie alle quali è possibile detrarre dall'IRPEF una parte delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione.

Detrazioni fiscali per contratti d'affitto

Forse non è noto a tutti che esistono alcune agevolazioni fiscali grazie alle quali è possibile detrarre dall'importo IRPEF dovuto una parte delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione.
Il primo requisito richiesto è pero che tale canone di affitto riguardi l'
abitazione principale del contribuente, quella cioè nella quale risiede abitualmente.

Ci sono in realtà diverse detrazioni, le cui aliquote e i requisiti per accedervi variano a seconda dei destinatari.
Esse possono infatti riguardare:
• inquilini a basso reddito;
• dipendenti trasferiti per motivi di lavoro;
• giovani entro una determinata soglia d'età;
• studenti fuori sede.

Esistono comunque dei limiti per poter usufruire delle detrazioni in seguito descritte.

Se il contratto d'affitto è
 intestato a più persone, ciascuna può usufruirne nella percentuale che gli spetta, ma esse vanno ripartite e non sono tra loro cumulabili.
Il contribuente ha però il diritto di scegliere tra le opzioni possibili quella a lui più favorevole.

Nel caso in cui la detrazione fosse
 superiore all'imposta dovuta, la parte in più può essere portata in compensazione per il pagamento dell'IRPEF dell'anno successivo oppure richiesta a rimborso.

Detrazioni fiscali per contratti d'affitto di contribuenti a basso reddito

I titolari di un contratto d'affitto per un immobile di tipo residenziale, stipulato in ottemperanza alla legge n. 431/98, possono usufruire di una detrazione IRPEF in misura variabile a seconda del reddito percepito.

In particolare, per i redditi fino a 15.493,71 euro lo sconto ammonta a
 300 euro, mentre per i redditi superiori a tale soglia, e comunque al di sotto di 30.987,41 euro, scende a 150 euro.
Per redditi superiori a tale soglia non è prevista alcuna detrazione.

Nel caso in cui, invece, si tratti di un contratto di locazione stipulato o rinnovato a canone concordato, le quote di detrazione salgono rispettivamente a 495,80 euro e 247,90 euro a seconda delle soglie di reddito indicate.

Ricordiamo che il contratto di locazione a canone concordato, detto anche
 a canone calmierato, è quello il cui importo rientra all'interno di una fascia di minimo e massimo, fissati in base ad accordi stabiliti in sede locale tra le Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini.

Non sono invece soggetti ad alcuna detrazione i contratti stipulati tra enti pubblici e privati. Ad esempio, gli inquilini di Case Popolari non possono usufruire di questa agevolazione (almeno fino adesso: sembra che ci sia invece la possibilità ma stiamo aspettando comunicazioni ufficiali)

Tuttavia
 per il triennio 2014-2016, gli inquilini di alloggi sociali hanno diritto alle seguenti detrazioni complessive:
 900 euro per redditi non superiori a 15.493,71 euro;
 450 euro per redditi compresi tra 15.493,71 e  30.987,41 euro.

Detrazioni fiscali per contratti d'affitto di dipendenti trasferiti per motivi di lavoro

Ulteriori aliquote di detrazione sono previste per i lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro. 
L'agevolazione non spetta, però, per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come ad esempio le borse di studio.

Per godere del beneficio è necessario che la residenza sia stata trasferita nel comune di lavoro, o in un comune limitrofo, nei tre anni precedenti la richiesta di detrazione. Il nuovo comune di residenza deve comunque trovarsi in una regione diversa da quella di provenienza ea non meno di 100 km di distanza da questo.

Lo sconto ammonta a
 991, 60 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro e a 495,80 euro per i redditi superiori, ma comunque inferiori a 30.987,41 euro.

Detrazioni fiscali per contratti d'affitto di giovani

I giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, titolari di un contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di riforma delle locazioni, che abbiano un reddito complessivo inferiore a 15.493,71 euro, hanno diritto per i primi tre anni ad una detrazione pari a 991,60 euro.

Il requisito dell'età richiesta, quello principale per poter accedere all'agevolazione, è sufficiente che sia rispettato anche solo per una parte del periodo d'imposta per il quale si intende richiedere le detrazioni.

È necessario però che l'immobile sia
 diverso dall'abitazione principale dei genitori e che il contratto non sia stato stipulato prima del 2007.

Detrazioni fiscali per contratti d'affitto di studenti fuori sede

Un'ulteriore riduzione è prevista per i contratti stipulati a studenti iscritti al corso di laurea di un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Il comune deve essere lo stesso dell'università, o un comune limitrofo, sito ad almeno 100 km di distanza da quello di provenienza e comunque in una Provincia diversa.

Questi contratti sono detraibili nella percentuale del
 19%, su un importo non superiore a 2.633 euro e quindi in misura non superiore a 500 euro. 
La detrazione è valida anche se il contratto è intestato al genitore che sostiene la spesa.
L'importo massimo rimane lo stesso anche nel caso in cui un genitore debba sostenere la spesa per più figli.

Presso gli uffici della FEDER.CASA (vedi la struttura) troverete l'assistenza necessaria alla compilazione ed all'invio del modello 730 per usufruire dele detrazioni sopra riportate.

 

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Patronato INPAS CONFSAL

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