UN’OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE
ECO e SISMA BONUS 110%
Il cosiddetto “Decreto Efficienza” prevede, tra le varie misure, la detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per specifici interventi volti a:
- incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco bonus);
- ridurre il rischio sismico degli edifici (sisma bonus);
- installare impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO
Rispetto a quanto in vigore fino ad oggi, le novità introdotte dal sopracitato decreto sono le seguenti:
- elevazione dell’aliquota detraibile al 110% (maggiore spesa da sostenere);
- riduzione dei tempi di detrazione da 10 anni a 5 anni;
- possibilità di ottenere lo sconto in fattura dei lavori effettuati da parte dell’impresa esecutrice;
- possibilità di cedere il credito di imposta ad altri soggetti tra i quali Istituti di Credito, assicurazioni ed intermediatori finanziari;
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in
sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione
degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spesse per l’esecuzione degli interventi;
- i condomìni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le
stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in
house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei
Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da
esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
SOGGETTI NON AMMESSI
Il Superbonus 110% non è applicabile per gli edifici e le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile;
- A/8 abitazioni in ville;
- A/9 castelli;
INTERVENTI AGEVOLATI
I superbonus agevolano gli interventi sugli edifici sia unifamiliari sia condominiali.
Ci sono interventi ‘principali’ che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata
e interventi ‘secondari’ che danno diritto al superbonus solo se realizzati
congiuntamente a quelli ‘principali’.
Di seguito gli interventi ‘principali’ che danno diritto ai bonus maggiorati al 110%.
Realizzazione di cappotto termico
Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o
dell’unità immobiliare.
La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal
DM 11 ottobre 2017.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio
Accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto
sostituito.
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità
immobiliari e nelle villette a schiera
Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nelle aree non metanizzate dei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043 è agevolata la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle stabilite dal DM 186/2017.
Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o
2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto
sostituito.
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro.
Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico,
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle
singole unità immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione
energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia assicurato, nel complesso, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di
Prestazione Energetica (APE).
Il superbonus è riconosciuto anche se gli interventi per l’efficientamento energetico
sono eseguiti attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Ottengono il superbonus anche gli interventi di efficientamento energetico già
agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun
intervento, eseguiti su edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e
del paesaggio (D.lgs 42/2004) o su quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici
e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
Messa in sicurezza antisismica
Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e
adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle
zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto).
È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o
adeguamento antisismico.
In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione, con contestuale
stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi, la stipula della polizza gode di
una detrazione del 90%.
Di seguito gli interventi ‘secondari’ che danno diritto ai bonus maggiorati al 110%
se realizzati congiuntamente a quelli ‘principali’ e se rispondenti a determinate
condizioni:
Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus
tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun intervento, a condizione
che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’, siano
rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015,
sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da
dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, realizzata
congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’. Per questi interventi è
previsto un tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400
euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.
Se l’installazione degli impianti fotovoltaici avviene contestualmente agli interventi
di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica,
previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del Testo unico dell’edilizia
(DPR 380/2001), il limite di spesa è 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto fotovoltaico.
Per ottenere la detrazione, è obbligatorio cedere al GSE l’energia non
autoconsumata o condivisa in sito.
Il Superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW
realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali
o condomìni. L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla
potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza
eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro
Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’. Per questi
interventi valgono le stesse condizioni previste per l’installazione degli impianti
solari fotovoltaici.
È previsto il tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del
sistema.
Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici realizzata
congiuntamente ad almeno uno di due degli interventi ‘principali’: realizzazione del
cappotto termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Quali sono i vantaggi che i soggetti interessati potranno usufruire:
- riqualificazione energetica e sismica degli edifici di proprietà;
- riduzione del tempo di recupero delle spese sostenute per gli interventi;
- possibilità di non sostenere alcuna spesa per gli interventi grazie allo sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta;
- notevoli riduzione dei consumi delle unità immobiliari riqualificate;
- maggiore sicurezza in caso di eventi sismici;
- miglioramento del comfort e del benessere abitativo;
- conseguente aumento del valore della proprietà immobiliare;
- riduzione dell’impatto inquinante e rispetto per l’ambiente;
ADEMPIMENTI E SANZIONI
Per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, il
contribuente deve:
- acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’intervento;
- chiedere uno o più preventivi;
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la congruità delle
spese;
- acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento;
- pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita
Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
(professionista o impresa che ha effettuato i lavori);
- inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA.
Per usufruire del superbonus per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, il
contribuente deve:
- chiedere uno o più preventivi;
- acquisire l’asseverazione dell’efficacia dei lavori realizzati dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo
statico secondo le rispettive competenze professionali, in base al DM 58/2017;
- acquisire l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati;
- pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita
Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
(professionista o impresa che ha effettuato i lavori).
Le asseverazioni sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori.
Per attestare la congruità delle spese si deve fare riferimento ai prezziari n fase
di definizione dal Mise. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini
ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si
effettuano i lavori.
Il costo delle attestazioni e delle asseverazioni è detraibile con le stesse modalità
valide per gli interventi cui si riferiscono.
Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il
contribuente, oltre agli adempimenti per ottenere il superbonus, deve:
- richiedere a commercialisti o periti ed esperti iscritti alle Camere di Commercio,
il visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla
detrazione;
- comunicare tali dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate revoca l’agevolazione al soggetto
beneficiario e valuta la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario.
I professionisti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni infedeli sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 15.000 euro per
ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I tecnici devono quindi stipulare
una polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale adeguato al
numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, che comunque non può essere
inferiore a 500mila euro.
COSA SI PROPONE
Tramite la FEDER.CASA in convenzione con partner qualificati, con elevata preparazione e competenza e, con il supporto di professionisti, imprese e aziende che possono garantire il rispetto delle condizioni indicate e possano assorbire il costo delle opere realizzate applicando lo sconto in fattura, si propone un unico interlocutore per semplificare l’accesso ai bonus sopra descritti.
Il nostro progetto ha come obiettivo quello di consentire ai committenti proprietari delle unità immobiliari o dei condomini, l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, attraverso l’applicazione dei protocolli e delle procedure, i nostri partner sono in grado di fornire un’offerta di servizi completa che consentirà ai nostri utenti di potersi affidare ad un unico referente che coordinerà tutte le attività, dalla fase preliminare di verifica fino alla cessione del credito di imposta maturato.
Tutto questo avverrà senza che alcun costo venga sostenuto dall’UTENTE, nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite nei decreti attuativi e le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.