Affitti: da 1 luglio 2010 cambiano le regole
Dal 1˚ luglio la registrazione del contratto deve indicare gli estremi dell’immobile
L’obbligo di indicazione dei dati catastali sui contratti di locazione e di affitto (registrazioni, proroghe o risoluzioni anticipate) sul modulo di richiesta incomberà dall’1 luglio 2010 su tutti i tipi di immobili coinvolti (fabbricati e terreni), con l’evidente scopo di evitare la locazione di immobili fantasma, non iscritti in Catasto. Lo stabilisce l’articolo 19, comma 15 del Dl 78/2010, in via di conversione in legge. La mancata o errata indicazione dei dati catastali é considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed é punita con una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'importo dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto, cioè la stessa già prevista per la mancata registrazione del contratto, a cui è equiparata. Restano invariate le altre sanzioni previste, è cioè dal 100 al 200% dell’imposta dovuta per insufficiente dichiarazione di valore, che sale però dal 200 al 400% in caso di voluta occultazione del corrispettivo. Le sanzioni per l’omessa registrazione sono ridotte in caso di ravvedimento oneroso al 10% dell’imposta dovuta , se l’omessa registrazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, e al 12% se avviene entro un anno. Quelle per il mancato pagamento, invece, sono pari al 2,5% dell’imposta (30 giorni dalla scadenza) e al 3% dell’imposta (entro un anno). A parte sono dovuti gli interessi.
Fino ad oggi, l’indicazione dei dati catastali non era prevista nel modello 69, quello previsto per la registrazione, mentre nella griglia dei moduli telematici per la registrazione online dei contratti andava indicata solo la categoria catastale dell’immobile. Si tratterà quindi recuperare sia i dati identificativi, che permettono di trovare l’immobile sulle mappe, sia quelli fiscali, che permettono di attribuire la rendita (o le rendite, nel caso dei terreni). Poiché la norma parla di registrazioni, risoluzioni, proroghe anche tacite e cessioni, è ambiguo, però, se l’indicazione dei dati catastali vada riportata in occasione del rinnovo annuale o poliennale della registrazione precedente, e quindi coinvolga anche chi ha già un contratto regolarmente registrato. E’ probabile che sia così, perché il rinnovo è pur sempre una forma di registrazione. .
Viceversa dalla norma in vigore non scaturisce necessariamente l’obbligo di indicare i dati catastali nel contratto di locazione, fatto salvo per i contratti a canone agevolato di residenze che già prevedevano l’indicazione dei soli estremi identificativi sulle mappe (ma non di quelli fiscali). Ricordiamo comunque che gli stessi estremi identificativi andavano comunicati ai gestori delle grandi utenze degli immobili (acqua, luce, gas) ai sensi della legge n. 311/2004 (commi 332-334 dell’articolo unico), anche per gli immobili in locazione.
Il metodo più utilizzato per rintracciare i dati sarà la consultazione dei rogiti, delle dichiarazioni di successione o degli atti pubblici di donazione, dove questi estremi vanno sempre riportati. Occorre però chiarire che non sempre i dati scritti in questi documenti corrispondono a quelli definitivi, soprattutto se il rogito o la successione sono avvenuti decenni fa. Talora (soprattutto per quel che riguarda i terreni) i dati identificativi possono essere mutati; tal’altra in caso di immobili a suo tempo di nuova costruzione, i dati catastali riportati possono essere provvisori, in attesa di ratifica degli uffici; infine non è raro il caso di mutamento del classamento con relativa attribuzione di una nuova rendita. Quindi la certezza la si ha solamente con la richiesta di un certificato catastale, ottenibile anche online dal privato cittadino con una spesa tutto sommato ridotta (una decina di euro).
I dati catastali interessati
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Dati identificativi
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Dati fiscali
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Fabbricati urbani*
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Sez.(sezione)*; Fg.(foglio); Mapp. o N. (mappale o numero); Sub.(subalterno)
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Z.C.(zona censuaria)*; Cat.(categoria); Cl.(classe); Consistenza(vani o mq catastali); R.C.(rendita);
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Terreni
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Sez. (Sezione)*;Fg. (foglio); Part. o mapp (particella o mappale); Sub. (subalterno); Sup. (superficie);
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R. D. (reddito dominicale); R. A. (reddito agrario).
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* Non sempre esistente
Si noti che il numero di partita catastale, presente nei vecchi atti, non ha più rilevanza alcuna. Si noti anche che i fabbricati ad uso agricolo dovrebbero essere stati accatastati nel catasto urbano.
