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Assistenza Contratti di locazione

ASSISTENZA CONTRATTI
 
Nelle nostre sedi si può usufruire dell’assistenza alla stipula dei contratti di locazione di tutti i tipi previsti dalle normative vigenti, di cui segue una piccola spiegazione.
 
Contratti di locazione
 
Il contratto d'affitto a "canone libero" (art.2 comma 1) é quello concordato solamente tra l'inquilino e il proprietario senza l'intervento delle parti sindacali, e ha durata :
il contratto dura minimo 4 anni ed è rinnovato per altri 4 anni;
 
Il contratto d'affitto a "canone calmierato" (art. 2 comma 3) prevede CANONI  inferiori al corrente valore di mercato secondo quanto concordato tra le OO.SS degli inquilini e quelle dei proprietari Comune per Comune secondo i diversi Accordi territoriali che prevedono, per zone omogenee, un valore minimo ed uno massimo di oscillazione del Costo di affitto per mq.
La durata prevista per questi contratti-tipo è minore di quella precedente a "canone libero";
 
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
 
Durata : 3+2 anni minima (5+2, 6+2, 7+2, 10+2) ;
 
Disdetta : solo per necessità alla prima scadenza del contratto, anche per finita locazione alle successive ;
 
Canone : non può essere superiore ad un massimo ed inferiore ad un minimo stabiliti dalle oo.ss. degli inquilini e della proprietà negli appositi accordi territoriali. Tra il valore minimo e massimo l’importo del canone viene determinato in base alle caratteristiche dell’alloggio.
 
Agevolazioni fiscali per i proprietari : 
- detrazione del 40,5% sull’imponibile IRPEF ;
- imposta di registro calcolata sul 70% del canone ;
- aliquota ICI ridotta (possibilità di esenzione);
 
Agevolazioni fiscali per gli inquilini :
- detrazione IRPEF di € 495,80 per redditi fino a € 15.493,71 ;
- detrazione IRPEF di € 247,90 per redditi tra € 15.493,71 ed € 30.987,41 ;
- imposta di registro calcolata sul 70% del canone ;
 
 
In casi particolari sono possibili contratti "TRANSITORI " di durata limitata :
minimo 1 mese massimo 18 mesi; possono essere stipulati solo per effettive esigenze transitorie dell'inquilino e del locatore (art. 5);
I contratti "transitori"  si possono stipulare secondo i contratti-tipo locali nelle aree urbane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania e comuni limitrofi e in tutti i capoluoghi di Provincia;
Il canone di questi contratti "transitori" è quello calmierato determinato con valore minimo e massimo dagli accordi territoriali.
 
Tra i contratti "transitori"  rientrano quelli riservati agli STUDENTI UNIVERSITARI fuori sede (art.5, comma 2) con durata: minimo 6 mesi + 6, Massima 3 anni + 3
I contratti-tipo si possono stipulare nei Comuni sede di Università o Corsi Universitari distaccati e nei Comuni confinanti;
Lo studente inquilino non deve essere residente nel Comune dove è iscritto e frequenta i Corsi Universitari;
Il contratto può essere sottoscritto da un singolo studente o da un gruppo tutti fuori sede, oppure dalla Aziende per il diritto allo studio.
per il locatore e per il conduttore sono previsti gli stessi incentivi fiscali descritti sopra per il contratto d'affitto a "canone calmierato".
Diritti e doveri durante la locazione
·         La Legge vigente che regola i contratti d'affitto è la n. 431/98.
·         Le rate del canone sono di norma mensili e si pagano anticipatamente. L'inquilino ha diritto ad una ricevuta se la forma di pagamento è diversa dal c/c postale, dal bonifico bancario e simili che, automaticamente, costituiscono una ricevuta di pagamento.
·         Il canone annuo d'affitto è di norma soggetto ogni anno all'adeguamento ISTAT secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi rispetto all'anno precedente. Tale adeguamento può essere pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT (contratti a canone libero) o limitato al 75% della variazione (contratti a canone concordato).
·         . L'inquilino ha l'obbligo di usare la massima cura e diligenza nella conduzione dell'immobile locato, comprese le parti comuni. La piccola manutenzione (come la riparazione di una perdita idrica, la sostituzione di un vetro rotto, ...) è a carico dell'inquilino. Spetta invece al proprietario la manutenzione straordinaria dell'immobile (rifacimento facciate, tetto, scale...)
·         L'imposta di registro si paga ogni anno entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza del contratto per un ammontare pari al 2% del canone annuo (salvo agevolazioni). In genere tale imposta viene pagata dal proprietario, ma è obbligo dell'inquilino rimborsarne al proprietario il 50%.
 
Assistenza sindacale alla stipula del contratto :
- il canone dei contratti sottoscritti dalle oo.ss. degli inquilini e dei proprietari non può essere oggetto di contestazione delle parti.
Eventuali controversie relative al contratto stesso potranno essere risolte in un’apposita commissione stragiudiziale.
Presso le sedi della Feder.casa è possibile calcolare il risparmio fiscale ottenibile ricorrendo al canone concordato e confrontare il rendimento effettivo del canone di locazione concordato rispetto a quello libero.
Per effettuare tale calcolo il proprietario deve portare presso la sede della Feder.casa la rendita catastale dell’immobile oggetto della locazione e il proprio reddito annuale per il calcolo del risparmio fiscale.